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Riforma della disabilità a scuola: dal PEI digitale al progetto di vita

2 Giugno 2026 di Redazione

Inclusione scolastica · Riforma disabilità e PEI digitale

Dal PEI digitale al progetto di vita: la riforma della disabilità cambia lessico, strumenti e modo di pensare l’inclusione scolastica.

La riforma della disabilità a scuola sta riscrivendo il vocabolario, gli strumenti e perfino il modo di pensare l’alunno con disabilità.

Sparisce la parola “handicap”, la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale confluiscono nel Profilo di Funzionamento, il PEI diventa digitale sulla piattaforma SIDI e l’orizzonte non è più soltanto l’anno scolastico, ma il progetto di vita.

Il motore normativo di questo cambiamento è il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della Legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, una delle riforme previste dal PNRR.

Il quadro, però, si comprende solo tenendo insieme questa norma con il D.Lgs. 66/2017 sull’inclusione scolastica e con il processo di digitalizzazione del PEI avviato sulla piattaforma ministeriale SIDI.

La nuova definizione di disabilità: dal modello medico al modello bio-psico-sociale

Il cuore culturale della riforma è nell’articolo 3 del D.Lgs. 62/2024, che riscrive l’articolo 3 della Legge 104/1992, cambiandone anche la rubrica in “Persona con disabilità avente diritto ai sostegni”.

La nuova definizione recepisce la prospettiva della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: la disabilità non è più letta come una caratteristica isolata della persona, ma come il risultato dell’interazione tra compromissioni durature e barriere presenti nei contesti di vita.

Nel modello medico, la disabilità era considerata principalmente un deficit individuale da diagnosticare. Nel modello bio-psico-sociale, adottato dalla riforma e coerente con l’ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la disabilità nasce invece dall’incontro tra persona e ambiente.

Per la scuola questo passaggio è decisivo: non basta chiedersi cosa l’alunno non riesce a fare, ma occorre individuare quali barriere impediscono la partecipazione e quali facilitatori possono rimuoverle.

Dalla cattedra

Per la pedagogia speciale questo non è un punto di partenza nuovo, ma il riconoscimento normativo di una prospettiva coltivata da tempo: la disabilità non si affronta spostando l’alunno in un “altrove speciale”, ma lavorando sul contesto.

Il docente specializzato lo traduce così: se modificando il compito, l’organizzazione dello spazio o la consegna lo studente riesce a partecipare, allora una parte della difficoltà era nel setting, non nella persona.

Perché sparisce la parola “handicap”

L’articolo 4 del decreto dispone una vera e propria operazione di pulizia terminologica.

La parola “handicap” viene sostituita da “condizione di disabilità”. Espressioni come “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile” vengono sostituite da “persona con disabilità”.

Non è un semplice aggiornamento linguistico. Il linguaggio costruisce lo sguardo: chiamare qualcuno “portatore di handicap” lo identifica con il deficit; parlare di “persona con disabilità” rimette al centro la persona e considera la disabilità come una condizione, non come la sua identità.

Per il docente significa cambiare il punto di partenza della progettazione: non “cosa non può fare questo alunno”, ma “quali barriere gli impediscono di partecipare e come posso rimuoverle”.

L’accomodamento ragionevole nel lavoro quotidiano del docente

Il D.Lgs. 62/2024 introduce nell’ordinamento il principio dell’accomodamento ragionevole, in conformità all’articolo 2 della Convenzione ONU.

Si tratta delle modifiche e degli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato, ma che servono a garantire alla persona con disabilità il godimento dei diritti su base di uguaglianza con gli altri.

Tradotto in aula, significa tempo aggiuntivo per una verifica, mappe concettuali ammesse alla prova, materiali accessibili, riorganizzazione della postazione, flessibilità nelle consegne e adattamenti che permettono allo studente di partecipare davvero.

  • Non è una concessione facoltativa: è un obbligo giuridico per i soggetti pubblici e privati, scuola compresa.
  • Non è illimitato: deve rispettare il criterio della ragionevolezza e della proporzionalità dell’onere.
  • Richiede competenza professionale: il docente deve individuare soluzioni efficaci, sostenibili e coerenti con il bisogno specifico.

Accomodamento ragionevole e UDL: due piani diversi

L’accomodamento ragionevole non va confuso con la Progettazione Universale per l’Apprendimento, o Universal Design for Learning.

L’accomodamento è una misura individuale e reattiva: interviene per rispondere al bisogno di uno specifico studente. L’UDL, invece, è preventiva e riguarda tutti: progetta fin dall’inizio molteplici modi di rappresentare i contenuti, coinvolgere gli studenti e permettere loro di agire.

La buona didattica inclusiva punta a ridurre il bisogno di accomodamenti speciali aumentando la flessibilità ordinaria della lezione.

La valutazione della disabilità in età evolutiva e il certificato medico unico INPS

Una delle innovazioni più concrete riguarda l’accertamento della disabilità. La riforma affida all’INPS il ruolo di titolare unico dell’accertamento sanitario attraverso la cosiddetta valutazione di base.

Il procedimento parte dal nuovo certificato medico introduttivo, compilato e trasmesso telematicamente all’INPS dal medico certificatore. Dalla sua trasmissione prende avvio l’intero iter, senza la separata domanda amministrativa iniziale del vecchio sistema.

Per i minori, la riforma disciplina l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, collegandolo all’impianto del D.Lgs. 66/2017.

Da questo accertamento discendono, a cascata, il Profilo di Funzionamento e il PEI.

A che punto siamo: sperimentazione e tempistiche

La riforma dell’accertamento non è ancora a regime su tutto il territorio nazionale. È in corso una sperimentazione progressiva, con tempi differenziati.

  • 1° gennaio 2025: avvio nelle prime nove province.
  • 30 settembre 2025: estensione a undici nuove province.
  • 1° marzo 2026: ulteriore allargamento a nuove province e categorie di patologie.
  • 1° gennaio 2027: entrata a regime prevista su tutto il territorio nazionale.

Nel 2026, quindi, convivono territori sperimentali e territori ancora regolati dal sistema previgente.

Il docente deve verificare la situazione della propria provincia prima di dare per scontata l’applicazione delle nuove procedure.

Il nuovo ruolo della scuola e il Profilo di Funzionamento

Tra le novità che incidono di più sul lavoro scolastico c’è il Profilo di Funzionamento.

Introdotto dal D.Lgs. 66/2017 e ora pienamente inserito nella logica bio-psico-sociale della riforma, il Profilo di Funzionamento sostituisce e ricomprende due documenti storici: la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.

Si passa da documenti costruiti su un impianto prevalentemente clinico a un documento unico, redatto su base ICF, che descrive il funzionamento della persona nei diversi contesti di vita.

Attenzione: due “UVM” da non confondere

La parola UVM indica, nella riforma, due organismi distinti.

  • Unità di valutazione multidisciplinare dell’azienda sanitaria: redige il Profilo di Funzionamento ai fini dell’inclusione scolastica, secondo il D.Lgs. 66/2017.
  • Unità di valutazione multidimensionale: introdotta dal D.Lgs. 62/2024 per la costruzione del progetto di vita, con un raggio più ampio rispetto alla sola scuola.

Il messaggio per i docenti è netto: la scuola non è più solo destinataria di documenti redatti da altri. Con il Profilo di Funzionamento entra nel tavolo di valutazione e porta la conoscenza concreta del contesto-classe.

Come leggere il Profilo di Funzionamento e raccordarlo al PEI

Per il docente di sostegno e per il team di classe, il Profilo di Funzionamento non è un certificato da archiviare, ma la bussola della progettazione.

  • Va letto in chiave ICF, cercando non solo le compromissioni ma soprattutto barriere e facilitatori del contesto.
  • Va alimentato con dati osservativi, descrivendo il funzionamento dell’alunno in classe, nelle relazioni e nelle attività.
  • Va raccordato al PEI, perché gli obiettivi educativi e didattici devono essere coerenti con il quadro di funzionamento.

Dalla cattedra

Il docente specializzato non porta al tavolo un parere clinico, ma una competenza pedagogica specifica: l’osservazione sistematica del funzionamento in situazione.

Sa descrivere come lo studente apprende quando lavora in coppia, cosa lo blocca davanti a un testo, quali strategie compensative ha già sviluppato e in quali momenti della giornata rende di più.

Sono dati che nessun referto ambulatoriale può cogliere, perché nascono dentro la relazione educativa.

Il PEI digitale sulla piattaforma SIDI

Dall’anno scolastico 2025/2026 la redazione e la gestione del Piano Educativo Individualizzato entrano stabilmente nella dimensione digitale attraverso la piattaforma ministeriale SIDI.

L’avvio è stato accompagnato dalla nota MIM n. 26916 del 26 settembre 2025 e da webinar regionali di formazione del personale.

Il riferimento normativo resta l’art. 7, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 66/2017, mentre i modelli nazionali e le Linee guida sono quelli del D.I. 182/2020, come modificato dal D.I. 153/2023.

Struttura, sezioni e accesso del GLO

L’accesso avviene dall’Area riservata del portale del Ministero, con credenziali SPID o CIE, seguendo il percorso: Servizi > Tutti i servizi > GLO – Gestione PEI – Alunni con disabilità.

  • La segreteria, su indicazione del dirigente scolastico, inserisce i componenti del GLO e attribuisce le autorizzazioni.
  • Il docente di sostegno opera sui PEI di propria pertinenza secondo il livello di abilitazione posseduto.
  • La famiglia partecipa ai lavori del GLO secondo quanto previsto dal D.I. 182/2020.
  • La piattaforma viene popolata progressivamente fino a gestire verifiche intermedie e finali.

Cosa cambia e cosa non cambia

Il punto più importante è questo: il SIDI non è uno spazio decisionale, ma uno strumento di registrazione, condivisione e tracciabilità.

Le decisioni continuano a maturare nel confronto collegiale del GLO; la piattaforma le formalizza, le archivia in sicurezza e ne garantisce la continuità.

Il rischio, però, è scambiare lo strumento per il fine: il PEI non deve diventare un modulo da compilare, ma restare un progetto educativo costruito attorno all’alunno.

Dalla cattedra

La digitalizzazione è utile se libera tempo per la relazione e migliora la continuità documentale. Diventa invece un boomerang se trasforma il PEI in una sequenza di campi da spuntare.

Prima si progetta collegialmente, in modo aperto e ragionato. Solo dopo si trasferisce l’esito sulla piattaforma. Mai il contrario.

Il progetto di vita a scuola: individuale, personalizzato, partecipato

Se c’è una parola che riassume l’ambizione della riforma, è progetto di vita.

L’articolo 18 del D.Lgs. 62/2024 lo definisce come un progetto individuale, personalizzato e partecipato che parte dai desideri, dalle aspettative e dalle preferenze della persona con disabilità.

Il progetto di vita individua strumenti, risorse, interventi, benefici, prestazioni, servizi e accomodamenti ragionevoli necessari per l’inclusione nei diversi ambiti di vita: scolastico, formativo, abitativo, lavorativo e sociale.

La scuola, quindi, non è un mondo separato: è uno dei contesti essenziali del progetto di vita.

PEI, Progetto Individuale e Progetto di vita: come si incastrano

  • Il PEI è lo strumento scolastico: definisce obiettivi, strategie, sostegni e modalità di valutazione per l’anno.
  • Il Progetto Individuale, previsto dall’art. 14 della Legge 328/2000, è lo strumento sociale e territoriale in capo agli enti locali.
  • Il Progetto di vita è la cornice unitaria di lungo periodo che tiene insieme scuola, servizi, famiglia, territorio e prospettiva esistenziale della persona.

La metafora più semplice è questa: il PEI è la programmazione di una stagione, il progetto di vita è la traiettoria di una carriera.

Perché il docente di sostegno deve pensare l’alunno oltre l’anno scolastico

Se l’orizzonte è il progetto di vita, il docente di sostegno non può più ragionare soltanto sul “qui e ora” della classe.

È chiamato a interrogarsi sulla continuità tra un anno e l’altro, tra un ciclo scolastico e il successivo, e sul modo in cui gli obiettivi del PEI alimentano competenze spendibili nella vita adulta.

Autonomia, relazioni, comunicazione, orientamento, partecipazione sociale e futuro percorso formativo o lavorativo diventano parte integrante della progettazione.

La riforma chiede quindi al docente di sostegno di essere non solo facilitatore degli apprendimenti, ma co-autore del progetto di vita dell’alunno.

La riforma vista dalla pedagogia speciale

Le norme disegnano la cornice; la pedagogia speciale e la didattica inclusiva si occupano di ciò che accade dentro la classe.

Il merito culturale è reale

Vedere il modello bio-psico-sociale, l’ICF e l’accomodamento ragionevole entrare nel diritto positivo rappresenta un passaggio importante.

Il cambio di domanda — da “che cosa ha?” a “come funziona e dentro quale contesto?” — è esattamente la grammatica con cui la pedagogia speciale guarda l’alunno.

Il vero banco di prova sono le condizioni

Una riforma che chiede di modificare i contesti, osservare sistematicamente, partecipare ai tavoli interistituzionali e pensare il progetto di vita richiede tempo, formazione e continuità didattica.

Senza questi presupposti, anche la migliore architettura normativa rischia di tradursi in adempimenti.

La corresponsabilità non è delega

La riforma può aiutare a superare l’idea che l’alunno con disabilità sia “affare” del solo insegnante di sostegno.

L’inclusione è responsabilità dell’intero team docente e dell’intera comunità scolastica. Il docente specializzato è una risorsa per la classe, non un insegnante “dedicato” esclusivamente a un singolo studente.

L’autodeterminazione mette al centro l’alunno

Il principio di autodeterminazione è uno degli elementi più importanti del progetto di vita.

Desideri, aspettative e preferenze della persona con disabilità diventano il punto di partenza della progettazione, non una variabile secondaria.

Per il docente significa imparare ad ascoltare l’alunno come protagonista del proprio percorso, anche quando la comunicazione è complessa.

Cosa cambia davvero in classe

  • Cambia il lessico: persona con disabilità, condizione di disabilità, sostegni, barriere e facilitatori.
  • Cambia il documento di riferimento: il Profilo di Funzionamento sostituisce Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale.
  • Cambia il ruolo della scuola: non più semplice destinataria di documenti, ma parte attiva nel processo valutativo.
  • Cambia il PEI: diventa digitale su SIDI, come ambiente di formalizzazione e tracciabilità.
  • Cambia il valore degli adattamenti: l’accomodamento ragionevole diventa un dovere giuridico.
  • Cambia l’orizzonte: il progetto di vita spinge a pensare l’alunno oltre l’anno scolastico.

La riforma non si limita a cambiare moduli e piattaforme. Chiede alla scuola di passare da una logica di gestione del deficit a una logica di rimozione delle barriere e attivazione dei sostegni.

Il rischio, come sempre, è che il cambiamento resti sulla carta o sullo schermo. La posta in gioco è che diventi prassi quotidiana.

Domande frequenti

Cos’è il D.Lgs. 62/2024?

È il decreto legislativo del 3 maggio 2024 che attua la Legge delega 227/2021 e ridefinisce la condizione di disabilità, la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole e il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Quando entra in vigore la riforma della disabilità?

La riforma dell’accertamento è in fase di sperimentazione a tappe. L’entrata a regime su tutto il territorio nazionale è prevista dal 1° gennaio 2027.

Il Profilo di Funzionamento sostituisce la Diagnosi Funzionale?

Sì. Il Profilo di Funzionamento, redatto su base ICF, ricomprende e sostituisce sia la Diagnosi Funzionale sia il Profilo Dinamico Funzionale.

Il PEI digitale su SIDI sostituisce le decisioni del GLO?

No. La piattaforma SIDI è uno strumento di registrazione, condivisione e tracciabilità. Le decisioni restano collegiali e vengono assunte dal GLO.

Che differenza c’è tra PEI, Progetto Individuale e Progetto di vita?

Il PEI è lo strumento scolastico, il Progetto Individuale è lo strumento sociale degli enti locali, mentre il Progetto di vita è la cornice unitaria di lungo periodo che li tiene insieme attorno alla persona.

Qual è il ruolo del docente di sostegno nella riforma?

La riforma valorizza il docente di sostegno come portatore di una competenza pedagogica specifica: l’osservazione del funzionamento dell’alunno in classe e la progettazione inclusiva collegiale.

Cosa significa per te

  • Se sei docente di sostegno, il tuo ruolo diventa sempre più centrale nella lettura del funzionamento dell’alunno e nella costruzione del PEI.
  • Se fai parte del team docente, l’inclusione non può essere delegata al solo insegnante di sostegno: è responsabilità collegiale.
  • Se lavori sul PEI, il digitale serve a tracciare e condividere, ma la progettazione resta educativa e collegiale.
  • Se operi in una provincia sperimentale, devi verificare le procedure applicabili per valutazione di base, Profilo di Funzionamento e progetto di vita.
  • Se segui un alunno con disabilità, l’orizzonte non è solo l’anno scolastico: ogni obiettivo dovrebbe dialogare con autonomia, partecipazione e futuro progetto di vita.

Fonti normative di riferimento

  • D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62
  • Legge 22 dicembre 2021, n. 227
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104
  • D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66
  • D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96
  • D.I. 29 dicembre 2020, n. 182
  • D.I. 1° agosto 2023, n. 153
  • Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
  • Legge 3 marzo 2009, n. 18
  • Legge 8 novembre 2000, n. 328 — art. 14
  • Nota MIM n. 26916 del 26 settembre 2025
  • Note e messaggi INPS 2025-2026

Il quadro normativo è in evoluzione: è sempre opportuno verificare lo stato di applicazione nella propria provincia e gli aggiornamenti ministeriali più recenti.

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