Prefazione: cosa dice sentenza del Tar Lazio
Riconoscimento del titolo di Sostegno conseguito in Spagna: cosa dice la nuova Sentenza del TAR Lazio
Con la Sentenza n. 1627 del 28 gennaio 2026, il TAR del Lazio ha segnato un punto di svolta per tutti i docenti italiani che hanno conseguito la specializzazione sul Sostegno in Spagna o in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Il Tribunale ha stabilito che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non può opporre un diniego automatico fondato sulla mera assenza di abilitazione nel paese d’origine o su presunte differenze “incolmabili” con il percorso italiano del TFA Sostegno.
La pronuncia impone al MIM un obbligo preciso: effettuare una comparazione sostanziale tra le competenze acquisite all’estero — esami sostenuti, ore di tirocinio, contenuti formativi — e i requisiti previsti dall’ordinamento italiano. Laddove emergano lacune, la via da seguire non è il rigetto della domanda, bensì l’assegnazione di misure compensative proporzionate, come una prova attitudinale o uno stage di adattamento, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e con i principi di libera circolazione sanciti dagli articoli 45 e 49 del TFUE.
Un elemento particolarmente rilevante della decisione è il richiamo alla coerenza amministrativa: il Ministero non può considerare un titolo spagnolo idoneo per l’accesso ai percorsi integrativi previsti dal D.L. 71/2024 (i cosiddetti percorsi “Indire”) e, al contempo, negarne il riconoscimento professionale diretto.
Questa contraddizione, evidenziata dai giudici, rafforza significativamente la posizione di chi ha ricevuto un diniego e intende impugnarlo. La Sentenza costituisce un precedente importante per migliaia di docenti in attesa e conferma che ogni istanza di riconoscimento deve essere valutata nel merito, caso per caso, senza ricorrere a rigetti standardizzati.
Una recente Sentenza sblocca il riconoscimento della specializzazione conseguita in Spagna: illegittimo il diniego automatico del Ministero senza valutare i gap colmabili.
ROMA – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non può negare il riconoscimento di un titolo di specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna basandosi solo su differenze formali o sulla mancanza di abilitazione nel paese d’origine. È quanto stabilito dal TAR del Lazio con la Sentenza n. 1627 del 28 gennaio 2026, che ha accolto il ricorso di un docente italiano, imponendo all’amministrazione di valutare il percorso formativo concreto e applicare, se necessario, misure compensative.
Il caso: un titolo spagnolo e il “muro” illegittimo del Ministero.
La vicenda riguarda un docente, F. C., che aveva presentato istanza per il riconoscimento in Italia del suo titolo di specializzazione sul Sostegno e che aveva visto il Ministero opporsi con una motivazione duplice e tranciante:
- il titolo non sarebbe abilitante per l’insegnamento in Spagna;
- esisterebbero “incolmabili differenze” tra il percorso spagnolo e quello italiano (TFA Sostegno), rendendo impossibile qualsiasi equipollenza.
Secondo il MIM, riconoscere tale titolo avrebbe creato una disparità di trattamento rispetto ai docenti formati in Italia. Tuttavia, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, lamentando, tra le altre cose, la violazione della normativa europea e l’assenza di una valutazione sostanziale delle sue competenze.
Il cuore della decisione: prevale la sostanza sulla forma.
Il TAR Lazio ha smontato la tesi ministeriale richiamando i principi fondamentali del diritto dell’Unione Europea, in particolare gli articoli 45 e 49 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) sulla libera circolazione dei lavoratori.
Il Tribunale ha chiarito un punto cruciale: anche se un titolo non rientra nell’automatismo della
“L’assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento del titolo”.
Il TAR ha evidenziato che il diniego ministeriale si basava su “preconcetti e argomenti deboli”, ignorando che il docente aveva svolto 300 ore di tirocinio e sostenuto esami in materie sovrapponibili a quelle italiane, come Psicologia dello Sviluppo e Pedagogia Speciale.
Un aspetto decisivo della Sentenza riguarda l’evidente contraddizione nel comportamento del Ministero. I giudici hanno notato che, mentre il Ministero negava il riconoscimento diretto al ricorrente, contestualmente ammetteva docenti con il medesimo titolo spagnolo ai nuovi percorsi di specializzazione “sanatoria” previsti dal D.L. 71/2024 e dal Decreto Interministeriale n. 77/2025.
Il ragionamento del TAR è logico e stringente: se quel titolo estero è considerato valido per accedere a percorsi integrativi da 36 o 48 CFU, significa che possiede una “qualità” formativa di base riconosciuta dallo Stato. Di conseguenza, non è possibile affermare che vi siano differenze “incolmabili” che giustifichino un rigetto.
La Sentenza riafferma il principio delle misure compensative. Se il Ministero rileva differenze sostanziali tra la formazione estera e quella italiana (ad esempio, meno ore di didattica o modalità “blended”), la soluzione non è il rigetto, ma la richiesta di colmare il gap.
Il MIM avrebbe dovuto verificare se il ricorrente potesse dimostrare le conoscenze mancanti o, in alternativa, imporre uno stage di adattamento o una prova attitudinale, come previsto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
Questa pronuncia rappresenta un precedente significativo per migliaia di insegnanti in attesa di riconoscimento. Il messaggio ai Ministeri (Istruzione e Università) è chiaro:
La palla torna ora al Ministero, che dovrà riesaminare l’istanza del ricorrente e, verosimilmente, assegnare misure compensative “proporzionate” invece di opporre un rifiuto categorico.
Il “paradosso” dei Percorsi Indire e il DL 71/2024.
Le misure compensative come soluzione.
Cosa cambia per i docenti con titolo estero.
Cosa significa per te.