“Servono misure compensative, non rifiuti aprioristici.”
Il TAR Lazio, con Sentenza n. 638/2026 del 13 gennaio 2026, ha annullato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione negava a un’insegnante italiana il riconoscimento del titolo di Sostegno conseguito in Spagna, imponendo una nuova valutazione.
Dopo l’attesa sentenza della Corte di Giustizia UE dello scorso novembre, il TAR Lazio si pronuncia a favore dei docenti italiani che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno presso università spagnole. Con svariate sentenze pubblicate tra il 9 e il 10 dicembre 2025, il TAR ha infatti accolto i ricorsi contro i provvedimenti di diniego emessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, annullandoli e ordinando il riesame delle istanze di riconoscimento.
Le pronunce riguardano docenti che avevano frequentato corsi di specializzazione presso Università private spagnole, ottenendo i cosiddetti títulos propios, ovvero titoli rilasciati autonomamente dagli atenei spagnoli.
Il caso: un “título propio” spagnolo respinto ingiustamente dal Ministero.
Una docente italiana aveva svolto presso un’università telematica spagnola un corso di specializzazione al Sostegno didattico. Successivamente, aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del suddetto titolo per poter insegnare come insegnante specializzata sul Sostegno.
Il Ministero le aveva comunicato un rigetto. Le motivazioni? Due, essenzialmente. Primo: il titolo conseguito non era un titolo “ufficiale” dell’ordinamento spagnolo, bensì un “título propio”, ovvero un attestato rilasciato autonomamente dall’università senza valore abilitante in Spagna. Secondo: le differenze tra il percorso formativo spagnolo e quello italiano sarebbero state “incolmabili”. La docente, assistita dagli avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio.
La questione giuridica: può il Ministero rifiutare “a priori”?
Il nodo centrale della controversia riguarda i criteri che l’amministrazione italiana deve seguire quando valuta una richiesta di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Il Ministero aveva adottato un approccio rigido, ma errato: poiché il titolo spagnolo non era “ufficiale” nel Paese d’origine, non poteva essere riconosciuto in Italia. Inoltre, aveva giudicato le differenze formative tra i due sistemi come insuperabili.
Il TAR ha smontato questa impostazione richiamando due pilastri normativi fondamentali: la Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita in Italia con il D.lgs. 206/2007) e gli articoli 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che tutelano la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento.
Il principio affermato: valutazione concreta e misure compensative
La Sentenza si fonda su un’architettura giurisprudenziale consolidata. Il TAR richiama espressamente le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che avevano già affrontato casi analoghi di titoli sul sostegno conseguiti all’estero. Il principio è chiaro: il Ministero non può limitarsi a verificare se il titolo sia “ufficiale” o meno nel Paese d’origine. Deve invece esaminare nel merito il percorso formativo, valutando competenze, conoscenze e capacità effettivamente acquisite dal richiedente. E soprattutto, prima di pronunciare un diniego, deve verificare se eventuali lacune possano essere colmate attraverso le misure compensative previste dall’art. 14 della Direttiva europea: tirocini integrativi, prove attitudinali, ore aggiuntive di formazione.
Il Collegio ha giudicato “apodittico” – cioè privo di adeguata motivazione – l’argomento ministeriale sulle differenze “incolmabili”. Gli uffici, infatti, non hanno spiegato perché misure compensative come ore aggiuntive di didattica o tirocinio non sarebbero state in grado di integrare la formazione estera.
A rafforzare la decisione interviene anche una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia UE (Sentenza del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24), che ha ribadito l’obbligo per gli Stati membri di considerare l’intero bagaglio formativo e professionale del richiedente, procedendo a un confronto effettivo tra competenze possedute e requisiti nazionali.
Le implicazioni pratiche: cosa cambia per chi ha titoli esteri
La Sentenza annulla il diniego e impone al Ministero di riesaminare l’istanza applicando correttamente i principi europei. In concreto, l’amministrazione dovrà valutare se assegnare misure compensative che permettano alla docente di integrare la propria formazione e accedere all’insegnamento di Sostegno. Questo precedente ha una portata che va oltre il caso singolo. Chiarisce infatti che il Ministero dell’Istruzione non può adottare un approccio “binario” (titolo ufficiale sì/titolo ufficiale no) ma deve sempre procedere a una valutazione sostanziale delle competenze, coinvolgendo anche il Ministero dell’Università e della Ricerca. Per i molti docenti italiani che negli anni scorsi hanno conseguito titoli sul Sostegno in Spagna, o in altri Paesi europei – spesso proprio perché i posti nei TFA italiani erano insufficienti – questa Sentenza rappresenta un importante punto di riferimento.
Cosa significa per te
Se hai un titolo di Sostegno conseguito all’estero:
- Il Ministero non può respingere la tua istanza solo perché il titolo non è “ufficiale” nel Paese d’origine
- Hai diritto a una valutazione concreta delle competenze acquisite
- Se emergono differenze formative, l’amministrazione deve prima valutare misure compensative (tirocini, esami integrativi)
- In caso di diniego immotivato, puoi impugnare il provvedimento al TAR, che è dalla tua parte
Riferimenti normativi citati nella Sentenza:
- Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
- D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
- Artt. 45 e 49 TFUE
- L. 4 agosto 1977, n. 517
- Sentenze Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 18-22/2022
- Sentenza CGUE 20 novembre 2025, cause C-340/24 e C-442/24