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Riconoscimento Titoli Esteri. Sostegno Spagna: il TAR Lazio accoglie i ricorsi sui títulos propios. Riconoscimento, con eventuali misure compensative ove necesessarie. Ecco cosa dicono le sentenze di dicembre 2025.

12 Dicembre 2025 di Redazione

Tre sentenze del TAR Lazio ribaltano i dinieghi del Ministero: i títulos propios vanno riconosciuti.

Dopo l’attesa sentenza della Corte di Giustizia UE dello scorso novembre, il TAR Lazio si pronuncia a favore dei docenti italiani che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno presso università spagnole. Con svariate sentenze pubblicate tra il 9 e il 10 dicembre 2025, il TAR ha infatti accolto i ricorsi contro i provvedimenti di diniego emessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, annullandoli e ordinando il riesame delle istanze di riconoscimento.

Le pronunce riguardano docenti che avevano frequentato corsi di specializzazione presso Università private spagnole, ottenendo i cosiddetti títulos propios, ovvero titoli rilasciati autonomamente dagli atenei spagnoli.

Il nodo dei “titoli propri” spagnoli

Il Ministero italiano aveva sistematicamente rigettato le istanze di riconoscimento basandosi su una distinzione formale. Secondo l’Amministrazione, i títulos propios non sarebbero titoli ufficiali dell’ordinamento spagnolo e pertanto non potrebbero essere fatti valere in Italia.

Nei decreti di rigetto, il MIM riportava la posizione del Ministerio de Universidades spagnolo, secondo cui questi sarebbero «titoli conseguiti al termine di corsi con cui le università forniscono, con formati e durata diverse, una formazione che può avere il suo valore nel mercato del lavoro, ma non dà accesso a un livello accademico superiore perché appunto non ufficiali e, in quanto tali, mai abilitanti».

Da questa premessa, il Ministero faceva discendere l’impossibilità di riconoscere il percorso formativo, parlando di “incolmabili differenze” tra i programmi italiani e quelli spagnoli.

La posizione del TAR e della giurisprudenza italiana

I giudici amministrativi hanno però ribaltato questa impostazione, ritenendola in contrasto con il diritto europeo. In tutte e tre le sentenze, il Collegio ha richiamato i principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio sui titoli di sostegno conseguiti all’estero aveva chiarito come il Ministero debba esaminare le istanze «tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite».

Il TAR ha affermato con chiarezza che «deve ritenersi illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero rigetta l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, ritenendo ostativo al riconoscimento della eventuale equipollenza la richiamata differenza tra titoli ufficiali e “titoli propri”».

Secondo i giudici, infatti, «il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessato abbia il medesimo contenuto di quello richiesto per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessario»

Motivazioni “apodittiche” e “scarsamente argomentate”

Particolarmente duro il giudizio sulle motivazioni addotte dal Ministero per negare il riconoscimento. Il TAR ha definito il giudizio ministeriale sulle presunte “incolmabili differenze” tra i percorsi formativi «sostanzialmente apodittico e comunque scarsamente argomentato», rilevando che «gli uffici non chiariscono perché un’adeguata previsione di misure compensative – previste dall’art. 14 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio – non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera che comunque appare in ogni caso incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi».

Nella sentenza più articolata (n. 22359/2025), il Tribunale ha anche evidenziato come dalla documentazione agli atti emerga «una diffusa sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso spagnolo con gli insegnamenti previsti per il percorso formativo italiano», citando discipline quali Pedagogia speciale, Didattica speciale, Psicologia dello sviluppo, Neuropsicologia infantile.

Il richiamo ai principi europei

I giudici hanno inoltre sottolineato come il rifiuto aprioristico dei titoli esteri si ponga in contrasto con i principi fondamentali dell’Unione Europea. «L’incondizionata opposizione al titolo estero, in quanto poggiante su argomentazioni carenti, finisce per porsi in contrasto con i principi europei che mirano espressamente al rafforzamento del mercato interno e alla promozione della libera circolazione dei professionisti», si legge nella sentenza n. 22359/2025.

Il Collegio ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui quando un interessato ha acquisito competenze professionali tanto nello Stato membro d’origine quanto in quello ospitante, «le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione richiesta».

Cosa succede ora: il riesame

L’esito delle tre sentenze è uniforme: annullamento del provvedimento di diniego e obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza, effettuando «un’approfondita analisi, secondo un criterio di equivalenza, della formazione e dell’esperienza professionale complessivamente acquisita dall’interessato, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative». Le misure compensative, previste dall’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE, possono consistere in ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, e rappresentano lo strumento attraverso cui colmare eventuali differenze formative senza precludere il riconoscimento del titolo.

Un orientamento consolidato

Le tre sentenze si inseriscono in un filone giurisprudenziale ormai consolidato presso il TAR Lazio, come riconosciuto dagli stessi giudici che parlano di «plurimi precedenti della sezione». Un segnale importante per le migliaia di docenti italiani che hanno intrapreso il percorso di specializzazione sul sostegno in Spagna e attendono il riconoscimento del proprio titolo.

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